Art. 1

      1. È istituita in Sicilia una zona franca ubicata nell'area che si estende tra il porto di Trapani e l'aeroporto di Birgi (Marsala), già destinata dall'Area di sviluppo industriale di Trapani all'installazione di imprese industriali, come utilmente integrata e ampliata nella proposta di Piano regolatore generale del comune di Trapani.
      2. Alla delimitazione della zona di cui al comma 1, si provvede, acquisito il parere del consorzio di cui all'articolo 11, comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive.
      3. Il territorio costituito in zona franca ai sensi del presente articolo è considerato, fino al 31 dicembre 2050, fuori dalla linea doganale del territorio dello Stato.
      4. Restano comunque in vigore nel territorio della zona franca tutte le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione ed il transito di determinate merci a fini economici e valutari, di polizia sanitaria e fitopatologia per l'igiene e l'incolumità pubblica, repressione delle frodi in commercio e tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale.